Il Belgio è stato condannato per aver discriminato i Testimoni di Geova. La mancata concessione alle congregazioni dei Testimoni di Geova dell'esenzione dall'imposta sulla proprietà nella regione di Bruxelles-Capitale dal 2018 era discriminatoria
CEDU 122 (2022) 05.04.2022
In oggi Telecamera climatica giudizio1, in caso di Assemblée Chrétienne Des Témoins de Jéhovah d'Anderlecht e altri c. Belgio (ricorso n. 20165/20) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto, all'unanimità, che vi fosse stato:
una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) letto in combinato disposto con l'articolo 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà) alla Convenzione.
Il caso riguardava congregazioni di Testimoni di Geova che si lamentavano di essere state negate l'esenzione dal pagamento di una tassa sulla proprietà (precompilato immobilier) per quanto riguarda le proprietà nella regione di Bruxelles-Capitale da loro utilizzate per il culto religioso. Secondo un'ordinanza del 23 novembre 2017 emanata dal legislatore della Regione Bruxelles-Capitale, a partire dall'anno fiscale 2018 l'esenzione si applicava solo alle “religioni riconosciute”, categoria che non includeva le congregazioni ricorrenti.
La Corte ha ritenuto che, poiché l'esenzione fiscale in questione era subordinata al riconoscimento preventivo, disciplinato da norme che non offrivano garanzie sufficienti contro la discriminazione, la disparità di trattamento cui erano state sottoposte le congregazioni ricorrenti non aveva una giustificazione ragionevole e obiettiva. Osservava, tra l'altro, che il riconoscimento era possibile solo su iniziativa del ministro della Giustizia e dipendeva in seguito dalla decisione puramente discrezionale del legislatore. Un sistema di questo tipo comportava un intrinseco rischio di arbitrarietà e non ci si poteva ragionevolmente attendere che le comunità religiose, per rivendicare il diritto all'esenzione fiscale in questione, si sottoponessero a un processo che non fosse basato su garanzie minime di equità e non garantire una valutazione obiettiva delle proprie pretese.