Il 29 settembre 2020, ritenendo che l'attuale situazione crei un rischio di gravi violazioni della Convenzione, la Corte europea dei diritti dell'uomo (sedendo in una Camera di sette giudici) ha deciso di applicare l'articolo 39 del Regolamento della Corte. Al fine di prevenire tali violazioni e ai sensi dell'articolo 39, la Corte ha invitato sia l'Azerbaigian che l'Armenia ad astenersi dall'adottare qualsiasi misura, in particolare l'azione militare, che possa comportare violazioni dei diritti della popolazione civile della Convenzione, compreso il mettere la vita e salute a rischio, e di rispettare i loro impegni ai sensi della Convenzione, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2 (diritto alla vita) e l'articolo 3 (divieto di tortura e trattamenti o punizioni inumani o degradanti) della Convenzione.
La Corte ha inoltre invitato entrambe le Parti contraenti a informarla, quanto prima, delle misure adottate per adempiere ai loro obblighi. Provvedimenti di cui all'articolo 39 del Regole di Corte sono decise nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale, senza pregiudicare eventuali successive decisioni sull'ammissibilità o sul merito della causa. La Corte accoglie tali richieste solo in via eccezionale, quando i ricorrenti andrebbero altrimenti incontro a un rischio reale di danno irreversibile. Per ulteriori informazioni vedere la scheda informativa sulle misure provvisorie.
La richiesta di provvedimenti cautelari è stata presentata dal Governo dell'Armenia (Armenia c. Azerbaigian, n. 42521/20: link al comunicato stampa).
Il presente comunicato stampa è un documento prodotto dal Registro. Non vincola la Corte. Decisioni, sentenze e ulteriori informazioni sulla Corte sono disponibili su www.echr.coe.int. Twitter @ECHR_CEDH