L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha modificato il Decisione sulla collaborazione delle autorità di vigilanza assicurativa degli Stati membri dello Spazio economico europeo. La nuova decisione rafforzerà e rafforzerà ulteriormente la cooperazione tra le autorità nazionali competenti (ANC) in relazione alle attività transfrontaliere attraverso:
- l'introduzione di tre nuovi obblighi di notifica per le ANC: notifica in caso di intenzione di autorizzare un'impresa con attività transfrontaliere, nel caso in cui un'impresa che svolge attività transfrontaliera presenta condizioni finanziarie deteriorate o altri rischi emergenti che possono avere effetti transfrontalieri e in caso di preoccupazioni serie e motivate in merito alla tutela dei consumatori;
- un ruolo più attivo dell'EIOPA nello scambio di informazioni per consentire l'identificazione di potenziali rischi nella fase più precoce possibile nonché per promuovere una vigilanza proattiva e azioni di vigilanza tempestive; e
- il chiarimento del ruolo delle ANC e dell'EIOPA nel processo di creazione e gestione delle piattaforme di cooperazione.
La nuova decisione è fondamentale per ottenere pratiche di vigilanza coerenti per rafforzare la protezione preventiva dei consumatori in tutta l'Unione europea. L'aumento delle attività transfrontaliere nel mercato interno e la crescente internazionalizzazione delle attività economiche richiedono un solido scambio di informazioni e dimostrano che è necessaria una collaborazione forte, stretta e tempestiva tra le autorità di vigilanza assicurativa.
La nuova Decisione entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021. L'EIOPA continuerà a monitorare l'attuazione della decisione e utilizzerà i suoi strumenti di convergenza in materia di vigilanza per garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione europea.
sfondo
La Decisione modificata sostituisce la Decisione del Consiglio delle autorità di vigilanza sulla collaborazione delle autorità di vigilanza assicurativa degli Stati membri dello Spazio economico europeo (EIOPA-BoS-17/013) del 30 gennaio 2017. Tiene conto dei requisiti definiti nella il Direttiva Solvibilità II, le raccomandazioni all'EIOPA dalla revisione tra pari sulla collaborazione e l'esperienza dell'EIOPA nell'attuazione della decisione precedente.
Nel mese di dicembre 2019, la Direttiva Solvibilità II ha introdotto nuovi obblighi di notifica per le ANC in caso di impresa che svolga attività transfrontaliere in un altro Stato membro (articolo 152 bis) e definito il quadro normativo per le piattaforme di cooperazione (articolo 152 ter) precedentemente stabilito sulla base della Decisione sulla collaborazione.
Viene istituita una piattaforma di cooperazione quando l'EIOPA e le autorità nazionali di vigilanza competenti ritengono opportuno rafforzare la cooperazione in caso di attività transfrontaliere significative al fine di consentire un mercato interno solido nell'Unione europea. Le piattaforme consentono alle autorità di vigilanza del paese di avvalersi delle competenze e delle conoscenze sulle specificità del mercato locale delle autorità di vigilanza ospitante.