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Mercoledì, aprile 24, 2024
ReligioneCristianesimoIl matrimonio ecclesiastico in una prospettiva ortodossa

Il matrimonio ecclesiastico in una prospettiva ortodossa

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Il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna stabilita da Dio in Paradiso (Gen. 2:18-24; Mt. 19:6). Il matrimonio ecclesiastico è celebrato e santificato dal sacramento del matrimonio. Secondo l'apostolo Paolo, il matrimonio è come l'unione di Cristo e della Chiesa: «Il marito è il capo della moglie, come Cristo è il capo della Chiesa. <…> Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, ei due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande; Parlo in relazione a Cristo e alla Chiesa. Ciascuno di voi dunque ami sua moglie come se stesso; ma la moglie abbia paura del marito» (Efesini 5:22-33).

L'obiettivo del matrimonio cristiano è il raggiungimento congiunto di un'unità indistruttibile con Cristo nel Suo Regno Che Non Sera. La vita cristiana dei coniugi consiste nel coltivare nell'amore il dono della grazia ricevuto nel sacramento del matrimonio, che si manifesta, tra l'altro, nella gravidanza e nel lavoro congiunto dell'educazione dei figli.

I. Preparazione per il matrimonio e il suo completamento

Il matrimonio implica una volontà aperta di un uomo e una donna, a seguito della quale sorgono diritti e doveri in relazione l'uno con l'altro, così come con i bambini. "Il matrimonio è l'unione di un uomo e una donna, la comunità di tutta la vita, la partecipazione al diritto divino e umano", afferma il principio del diritto romano, che è anche incluso nelle fonti legali della chiesa slava (Kormcaya, cap. 49). A questo proposito, il matrimonio ecclesiastico in quei paesi in cui non ha conseguenze legali civili ha luogo dopo la registrazione statale del matrimonio. Questa pratica ha una base nella vita della Chiesa antica. Nell'era della persecuzione, i cristiani non permisero compromessi con la religione pagana di stato e preferirono il martirio alla partecipazione ai riti pagani. Tuttavia, anche in questo periodo storico, si sposarono allo stesso modo del resto dei sudditi dello stato romano. "Loro (cioè i cristiani) si sposano come tutti gli altri", dice uno scrittore cristiano del II secolo (Epistola a Diogneto, V). Allo stesso tempo, i matrimoni cristiani, come tutte le altre cose importanti, venivano celebrati con la benedizione del vescovo: "Non è necessario, come fai tu, non fare nulla senza il vescovo" (Sant'Ignazio il portatore di Dio. Epistola a i Tralliani, II).

Nella pratica moderna, un matrimonio prima della registrazione statale del matrimonio è possibile in via eccezionale con la benedizione del vescovo diocesano, ad esempio in caso di imminente partecipazione alle ostilità, una grave malattia o una lunga separazione dei futuri coniugi. Nelle situazioni che richiedono una decisione urgente sul matrimonio prima della registrazione statale, il sacerdote può prendere autonomamente tale decisione, con successiva segnalazione al Vescovo diocesano.

La convivenza, non consacrata dalla Chiesa e nello stesso tempo anche non registrata secondo le modalità prescritte dalla legge statale, non è riconosciuta dalla Chiesa come matrimonio.

Non è riconosciuto possibile sposare matrimoni registrati secondo la legislazione statale, ma non corrispondenti a norme canoniche (ad esempio, se il numero dei matrimoni consentito dalle norme ecclesiastiche è superato da uno di coloro che desiderano sposarsi o se sono in gradi di parentela inaccettabili).

La Chiesa benedice i matrimoni di coloro che si accostano consapevolmente a questo sacramento. Nei documenti ecclesiastici moderni è prescritto: “A causa della mancanza di religiosità della maggioranza di coloro che contraggono matrimonio in chiesa, sembra necessario stabilire conversazioni preparatorie obbligatorie prima del sacramento del Matrimonio, durante le quali il sacerdote o il catechista laico devono spiegare a coloro che si sposano l'importanza e la responsabilità del passo che stanno compiendo, per rivelare la comprensione cristiana dell'amore tra uomo e donna, per spiegare il significato e il significato della vita familiare alla luce della Sacra Scrittura e dell'insegnamento ortodosso sulla salvezza.

Si dovrebbe sforzarsi di garantire che il matrimonio dei cristiani ortodossi avvenga nella parrocchia a cui appartengono.

Il sacramento del matrimonio, così come il sacramento del battesimo, non può essere compiuto su una persona che nega le verità fondamentali della fede ortodossa e della morale cristiana. Coloro che desiderano riceverli per motivi superstiziosi non possono essere ammessi a partecipare a queste ordinanze. In questo caso, si raccomanda di posticipare il matrimonio fino a quando la persona non si rende conto del vero significato del sacramento del Matrimonio.

La Chiesa, inoltre, non consente il matrimonio delle seguenti persone:

a) che sono in un altro matrimonio civile o ecclesiastico che non sia terminato;

b) sulla base del canone 54° del Concilio Trullo e della legislazione ecclesiastica della Chiesa ortodossa russa (decreto del SS. Sinodo direttivo del 19 gennaio 1810) – coloro che sono in linea diretta tra loro in tutto gradi, e nella linea laterale fino al settimo grado compreso; i matrimoni nel quinto, sesto e settimo grado di consanguineità laterale possono essere celebrati con la benedizione del Vescovo diocesano;

c) in base alla stessa norma e al decreto sinodale – essendo tra loro in proprietà da due generi al quarto grado compreso, o proprietà da tre generi al primo grado;

d) coloro che sono spiritualmente legati: il destinatario e il destinatario ricevuto nel Santo Battesimo, il destinatario e il destinatario; il destinatario e la madre, nonché il destinatario e il padre del percepito o percepito;

e) precedentemente sposato tre volte; si tiene conto dei matrimoni, sia coniugati che non coniugati, ma pervenuti all'iscrizione statale, in cui la persona che desiderava contrarre un nuovo matrimonio era dopo aver accettato il Santo Battesimo;

f) coloro che sono nel clero (a cominciare dagli iniziati al grado di suddiacono) e nel monachesimo;

g) non appartenenti al cristianesimo;

h) che non hanno raggiunto il limite di età minimo previsto dalla vigente normativa civile;

i) che hanno raggiunto il limite massimo di età secondo le regole di San Basilio Magno – 60 anni per le donne (regola 24) e 70 anni per gli uomini (regola 88); tale vincolo esclude i coniugi che hanno convissuto e per un motivo o per l'altro – ad esempio in connessione con l'acquisizione della fede – che hanno deciso di procedere al sacramento delle Nozze solo in età avanzata;

j) riconosciuto legalmente incapace secondo la procedura prevista dalla legge in relazione a un disturbo mentale.

È inaccettabile celebrare un matrimonio senza il libero consenso di entrambe le parti.

Nei casi in cui il sacerdote abbia difficoltà a determinare la presenza o l'assenza di ostacoli alla celebrazione del sacramento del matrimonio, il sacerdote deve o rivolgersi autonomamente al Vescovo diocesano, oppure invitare coloro che desiderano sposarsi a rivolgersi alle autorità diocesane per risoluzione della perplessità sorta e permesso di celebrare il matrimonio.

La consacrazione del matrimonio, commessa – per errore o dolo – in presenza di ostacoli stabiliti dalla legislazione ecclesiastica, è riconosciuta come nulla. Fanno eccezione i matrimoni celebrati in presenza di tali ostacoli che possono essere ignorati con la benedizione del vescovo (vedi punto b dell'elenco precedente), o se uno dei matrimoni non raggiunge il limite di età, se entro il momento il violazione è stata scoperta l'età legale era già stata raggiunta o se in tale matrimonio aveva già avuto un bambino. Allo stesso tempo, se il matrimonio è riconosciuto nullo per violazione del requisito dell'età, il matrimonio può essere celebrato quando le parti raggiungono la maggiore età.

Il matrimonio può essere dichiarato nullo su istanza di uno dei coniugi in caso di incapacità dell'altro coniuge alla convivenza coniugale per motivi naturali, se tale incapacità è iniziata prima del matrimonio e non è dovuta all'età avanzata. In accordo con la definizione del Consiglio ecclesiastico panrusso del 1917-1918. il ricorso in tale occasione alle Autorità diocesane può essere accolto non prima di due anni dalla data del matrimonio, e “il termine indicato non è obbligatorio nei casi in cui l'incapacità del coniuge sia indubbia ed è dovuta all'assenza o struttura anatomica anormale degli organi”.

Per quanto riguarda i cristiani ortodossi, il cui matrimonio, da loro stipulato in modo lecito, non è consacrato dal sacramento del matrimonio, i parroci dovrebbero essere guidati dalla decisione del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa del 28 dicembre 1998, sull'inammissibilità della pratica di privare la Comunione delle persone che vivono in un matrimonio non coniugato, e di identificare tale matrimonio con la fornicazione. Dovreste avere una cura pastorale speciale per queste persone, spiegando loro la necessità di un aiuto pieno di grazia richiesto nel sacramento del matrimonio, e anche che per i cristiani ortodossi la pratica di vivere un matrimonio civile senza matrimonio è inaccettabile.

Con la benedizione degli sposi che convivono da molti anni e non sono sposati nella Chiesa, si dovrebbe usare il “cinese delle nozze degli sposi che sono stati per molti anni”.

II. Matrimonio con non ortodossi e non ortodossi

La differenza nella religione degli sposi rende canonicamente impossibile la consacrazione dei matrimoni tra ortodossi e non cristiani (IV aC 14; Laod. 10, 31; Cart. 30; VI aC 72). Il Concilio dei Trulli (can. 72), sotto la minaccia della scomunica, vieta ai cristiani ortodossi di sposare non solo pagani, ma anche eretici.

Ciò è connesso con la cura della Chiesa per la crescita cristiana di coloro che si sposano: «La fede comune dei coniugi che sono membra del corpo di Cristo è la condizione più importante per un matrimonio veramente cristiano e ecclesiale. Solo una famiglia unita nella fede può diventare una “Chiesa domestica” (Rm 16; Fil 5), in cui i coniugi, insieme ai figli, crescono nella perfezione spirituale e nella conoscenza di Dio . La mancanza di unanimità rappresenta una seria minaccia per l'integrità dell'unione coniugale. Per questo la Chiesa ritiene suo dovere invitare i credenti a sposarsi «soltanto nel Signore» (1 Cor 2), cioè con coloro che condividono le loro convinzioni cristiane.

Allo stesso tempo, la Chiesa può mostrare indulgenza pastorale verso le persone sposate con non cristiani, assicurandosi che mantengano i contatti con la comunità ortodossa e siano in grado di crescere i propri figli nell'Ortodossia. Il sacerdote, considerando ogni singolo caso, ricordi le parole dell'apostolo Paolo: «Se qualche fratello ha una moglie incredula, ed ella accetta di vivere con lui, allora non la lasci; e una moglie che ha un marito incredulo, e accetta di vivere con lei, non deve lasciarlo. Perché il marito incredulo è santificato dalla moglie credente, e la moglie incredula è santificata dal marito credente» (1 Corinzi 7:12-14).

La questione della possibilità di benedire i matrimoni di cristiani ortodossi con cristiani non ortodossi deve essere decisa secondo le attuali definizioni della massima autorità ecclesiastica. Così, nei Fondamenti del concetto sociale della Chiesa ortodossa russa, si afferma: “Sulla base di considerazioni di economia pastorale, la Chiesa ortodossa russa, sia in passato che oggi, ritiene possibile per i cristiani ortodossi sposare cattolici, membri delle antiche Chiese orientali e protestanti che professano la fede in Dio uno e trino, subordinatamente alla benedizione del matrimonio nella Chiesa ortodossa e all'educazione dei figli nella fede ortodossa. La stessa pratica è stata seguita nella maggior parte delle Chiese ortodosse nei secoli passati.

III. Cessazione del matrimonio

L'unione coniugale deve essere indistruttibile secondo la parola del Salvatore: “Ciò che Dio ha unito, nessuno lo separi” (Mt 19).

Allo stesso tempo, sulla base dell'insegnamento evangelico, la Chiesa riconosce la possibilità di porre fine al matrimonio durante la vita di entrambi i coniugi in caso di adulterio da parte di uno di loro (Mt 5; 32). Il divorzio è possibile anche nei casi che colpiscono l'unione matrimoniale in modo distruttivo quanto l'adulterio. Inoltre, la Chiesa ha ritenuto accettabili una serie di ragioni di divorzio, che possono essere assimilate alla morte naturale di uno dei coniugi, ponendo fine al matrimonio.

Attualmente, la Chiesa ortodossa russa, sulla base dei sacri canoni, la definizione del Santo Concilio della Chiesa ortodossa russa del 1917-1918 "Sulle ragioni della cessazione dell'unione matrimoniale, santificata dalla Chiesa" e il Fondamenti del concetto sociale della Chiesa ortodossa russa, considera accettabili le seguenti ragioni per considerare la questione del riconoscimento di un matrimonio rotto:

a) l'allontanamento di uno dei coniugi dall'Ortodossia;

b) adulterio di uno dei coniugi (Mt 19) e vizi innaturali;

c) l'ingresso di uno dei coniugi in un nuovo matrimonio a norma del diritto civile;

d) i voti monastici di uno dei coniugi, compiuti a condizione del mutuo consenso e dell'adempimento di tutti gli obblighi morali nei confronti dei familiari; la tonsura eseguita senza il rispetto di queste condizioni non può ritenersi valida, e le sue conseguenze devono essere regolate dal Regolamento sui Monasteri e il Monachesimo;

e) l'impossibilità di uno dei coniugi alla convivenza coniugale, che sia stata conseguenza di automutilazione intenzionale;

f) malattia di uno dei coniugi affetto da lebbra, sifilide, AIDS, nonché alcolismo cronico o tossicodipendenza del coniuge certificato medicamente;

g) l'ignota assenza di uno dei coniugi, se si protrae per almeno tre anni in presenza di un certificato ufficiale dell'ente statale autorizzato; il periodo indicato è ridotto a due anni dopo la fine delle ostilità per i coniugi di persone scomparse in relazione ad esse ea due anni per i coniugi di persone scomparse in relazione ad altre calamità ed emergenze;

h) abbandono doloso di un coniuge da parte di un altro;

i) la moglie che pratica un aborto con il disaccordo del marito o il marito costringe la moglie ad abortire;

j) l'intrusione di uno dei coniugi nella vita o nella salute dell'altro o dei figli, accertata con ordinanza del tribunale;

k) una grave malattia mentale incurabile di uno dei coniugi verificatasi durante il matrimonio, confermata da certificato medico.

Se uno dei coniugi ha uno dei motivi elencati, il secondo può rivolgersi alle autorità diocesane con richiesta di esaminare la questione della risoluzione del matrimonio. Allo stesso tempo, la presenza di una decisione delle autorità secolari sullo scioglimento del matrimonio non nega la necessità di un giudizio autonomo e di una propria decisione per le autorità ecclesiastiche secondo la ragione della Sacra Scrittura, secondo i canoni ecclesiastici e secondo al dovere della pastorale.

Prima di rivolgersi al Vescovo diocesano, coloro che intendono divorziare devono incontrare il proprio parroco, chiamato ad approfondire la situazione e, se possibile, esortare i coniugi alla riconciliazione. Nel caso in cui tale esortazione fallisca o sia impossibile da eseguire, il sacerdote rilascia loro opportuna conclusione da sottoporre all'amministrazione diocesana, o trasmette autonomamente tale parere all'amministrazione diocesana.

Dopo aver esaminato la questione, il vescovo diocesano rilascia un certificato in cui riconosce che questo matrimonio ecclesiastico è rotto e sulla possibilità per la parte innocente di sposare un secondo o un terzo matrimonio. Tale opportunità può essere offerta al colpevole dopo il pentimento e l'esecuzione della penitenza, sulla quale può essere rilasciato anche un certificato al coniuge colpevole, se ne fa richiesta.

L'esame effettivo delle cause e il rilascio dei detti certificati possono essere effettuati, con la benedizione del Vescovo diocesano, da una commissione composta da presbiteri e, se possibile, guidata da un Vescovo vicario, se presente nella diocesi. Le cause sono esaminate dalla commissione collegialmente e, se necessario, con l'audizione delle parti. La decisione sullo scioglimento del matrimonio è presa nella diocesi del luogo di effettiva residenza dei coniugi. Se i coniugi vivono in diocesi diverse, il matrimonio può essere sciolto nell'una o nell'altra diocesi.

APPENDICE

A proposito di consanguineità e proprietà

Il legame di sangue collaterale, nei gradi in cui è vietato il matrimonio senza possibilità di eccezione, è costituito da:

• nel secondo grado – fratelli e sorelle, anche consanguinei e consanguinei (di seguito);

• nel terzo grado – zii e zie con nipoti;

• nel quarto grado —

 cugini tra loro;

 prozie e nonni con pronipoti (cioè con i nipoti o nipoti dei loro fratelli o sorelle).

I gradi di consanguineità lungo la linea laterale, in presenza dei quali si può celebrare un matrimonio con la benedizione di un vescovo, consistono (in questo e nei successivi elenchi sono riportati tutti i possibili legami familiari di ogni grado, nonostante i matrimoni in alcuni casi sono impossibili anche in teoria, data la differenza di generazioni):

• nel quinto grado —

 questa persona con i figli dei suoi cugini o sorelle;

 questa persona con pronipoti e pronipoti dei suoi fratelli o sorelle;

• nel sesto grado —

 cugini di secondo grado tra loro;

 questa persona con nipoti e nipoti di cugini o sorelle;

 questa persona con i pronipoti ei pronipoti dei suoi fratelli o sorelle;

• nel settimo grado —

 questa persona con i figli delle sue cugine o sorelle di secondo grado;

 questa persona con pronipoti e pronipoti di cugini o sorelle;

– questa persona con i pronipoti ei pronipoti dei suoi fratelli o sorelle.

Nei beni di due generi (bigeneri) in caso di monogamia di entrambi i coniugi, sono presenti:

• in primo grado – il coniuge ei genitori dell'altro coniuge;

• nel secondo grado —

 coniuge e nonni, fratelli e sorelle dell'altro coniuge;

 tra di loro i genitori del marito e quelli della moglie;

• nel terzo grado —

 coniuge e bisnonni, bisnonne, zii, zie, nipoti, nipoti dell'altro coniuge;

 genitori di uno dei coniugi e nonni, fratelli e sorelle dell'altro coniuge;

• nel quarto grado —

 coniuge e trisavolo, trisavola, cugini, cugini, pronipoti e nipoti dell'altro coniuge;

 genitori di uno dei coniugi e bisnonni, bisnonne, zii, zie, nipoti, nipoti dell'altro coniuge.

Nei beni di due generi (beni bigeneri) in caso di bigamia di uno o di entrambi i coniugi, sono presenti:

• nel primo grado – patrigno e matrigna con figliastri e figliastre;

• nel secondo grado —

 questa persona con figliastri e figliastre di un figlio o di una figlia;

– fratellastri e sorelle;

• nel terzo grado —

 questa persona con figliastri e figliastre di nipoti o nipoti;

 questa persona con i figli dei suoi fratellastri e sorelle;

• nel quarto grado —

 questa persona con figliastri e figliastre di pronipoti o pronipoti;

– questa persona con i nipoti dei suoi fratellastri e sorelle;

 figli di fratellastri e sorelle tra di loro.

In una proprietà di tre generi (proprietà a tre generi) di primo grado sono:

• patrigno e moglie del figliastro; matrigna e marito della figliastra;

• il marito e la suocera di sua moglie dall'altro suo matrimonio; moglie e suocero del marito dall'altro suo matrimonio.

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