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Martedì, 14, 2024
EuropaL'ESMA definisce la posizione finale sull'obbligo di negoziazione di azioni

L'ESMA definisce la posizione finale sull'obbligo di negoziazione di azioni

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La dichiarazione sottolinea che la negoziazione di azioni con un ISIN dello Spazio economico europeo (SEE) in una sede di negoziazione del Regno Unito in sterline britanniche (GBP) da parte di società di investimento dell'UE non sarà soggetta alla STO dell'UE. Questo approccio valutario integra l'approccio SEE-ISIN delineato in un precedente Dichiarazione ESMA di maggio 2019.

Questa guida riveduta mira ad affrontare la situazione specifica del piccolo numero di emittenti dell'UE le cui azioni sono negoziate principalmente in sedi di negoziazione del Regno Unito in GPB. L'ESMA, sulla base di dati a livello dell'UE, ritiene che tali scambi da parte di imprese di investimento dell'UE avvengano su base non sistematica, ad hoc, irregolare e non frequente. Pertanto, tali operazioni non saranno soggette al EU STO, ai sensi dell'articolo 23 del MiFIR. 

L'ESMA ha fatto il massimo possibile in stretta collaborazione con la Commissione europea per ridurre al minimo le interruzioni ed evitare la sovrapposizione degli obblighi STO e i loro potenziali effetti negativi per i partecipanti al mercato. L'approccio proposto dall'ESMA eviterà efficacemente tali sovrapposizioni se il Regno Unito adotta un approccio che non include gli ISIN SEE nell'ambito della STO del Regno Unito. L'ESMA osserva tuttavia che l'ambito di applicazione della STO del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione rimane poco chiaro in questa fase.

In assenza di una decisione di equivalenza nei confronti del Regno Unito, i potenziali effetti negativi dell'applicazione della STO dopo la fine del periodo di transizione dovrebbero essere gli stessi dello scenario Brexit senza accordi considerato nel precedente Dichiarazione dell'ESMA.

L'applicazione della STO alle azioni con diverso ISIN dovrebbe continuare ad essere determinata tenendo conto di quanto precede Guida dell'ESMA pubblicato il 13 novembre 2017.

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