6.9 C
Bruxelles
Giovedi, April 25, 2024
NotizieInternational Shock: A Eugenics Ghost è ancora vivo e vegeto in...

Shock internazionale: un fantasma dell'eugenetica è ancora vivo e vegeto nel Consiglio d'Europa

DISCLAIMER: Le informazioni e le opinioni riprodotte negli articoli sono di chi le esprime ed è sotto la propria responsabilità. Pubblicazione in The European Times non significa automaticamente l'approvazione del punto di vista, ma il diritto di esprimerlo.

DISCLAIMER TRADUZIONI: Tutti gli articoli di questo sito sono pubblicati in lingua inglese. Le versioni tradotte vengono eseguite attraverso un processo automatizzato noto come traduzioni neurali. In caso di dubbio, fare sempre riferimento all'articolo originale. Grazie per la comprensione.

Il Comitato finora ha spinto in avanti per finalizzare il Protocollo per il voto il 2 novembre 2021, pur essendo consapevole che metterà tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa in un conflitto legale, poiché il Protocollo è in contraddizione con i diritti umani internazionali Convenzione ratificata da 46 dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa. Il Comitato per la Bioetica ha comunque proceduto, perpetuando così una Fantasma dell'eugenetica in Europa e distruggere gli sforzi internazionali per creare diritti umani universali per tutti.

Il Protocollo contro i diritti umani internazionali

Il Comitato per la Bioetica sta lavorando sulla base delle indicazioni dell'organo decisionale del Consiglio, il Comitato dei ministri, come precisato nel proprio mandato. Il Comitato dei Ministri opera invece sulle informazioni su questo tema specialistico che sono state formulate e fornite dal Comitato di Bioetica. È stato coordinato fin dall'inizio dalla Sig.ra Laurence Lwoff, Segretario del Comitato.

In questo modo il Comitato di Bioetica ha potuto mantenere una linea politicamente difendibile nei confronti del suo organo dirigente e del mondo in generale, mentre in realtà operava con un'altra agenda.

Ciò è iniziato già prima che il Comitato dei Ministri prendesse la decisione di elaborare effettivamente un protocollo aggiuntivo. Nel 2011 uno scambio informale di opinioni sul trattato internazionale sui diritti umani, il Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), in particolare l'articolo 14 – Libertà e sicurezza della persona, si è svolto all'interno del Comitato per la Bioetica. Il Comitato ha considerato come un tale Protocollo del Consiglio d'Europa potrebbe entrare in conflitto con la CRPD, in particolare per quanto riguarda il trattamento involontario e le misure di collocamento.

La Convenzione ei suoi Commenti generali sono chiari. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, tuttavia, in una dichiarazione al Comitato per la bioetica ha successivamente chiarito che "il collocamento o l'istituzionalizzazione involontaria di tutte le persone con disabilità, e in particolare delle persone con disabilità intellettive o psicosociali, comprese le persone con disturbi mentali ', è fuorilegge nel diritto internazionale in virtù dell'articolo 14 della Convenzione, e costituisce privazione arbitraria e discriminatoria della libertà delle persone con disabilità in quanto è effettuata sulla base di una menomazione effettiva o percepita."

Il Comitato delle Nazioni Unite ha inoltre sottolineato che gli Stati parti devono "abolire le politiche, le disposizioni legislative e amministrative che consentono o perpetrano il trattamento forzato, poiché si tratta di una violazione continua riscontrata nelle leggi sulla salute mentale in tutto il mondo, nonostante l'evidenza empirica che indichi la sua mancanza di efficacia e le opinioni delle persone che utilizzano sistemi di salute mentale che hanno sperimentato dolore e traumi profondi a causa del trattamento forzato”.

“L'impegno involontario delle persone con disabilità per motivi di assistenza sanitaria contraddice il divieto assoluto di privazione della libertà sulla base di menomazioni (articolo 14, paragrafo 1, lettera b)) e il principio del consenso libero e informato dell'interessato all'assistenza sanitaria ( articolo 25).”

– Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, Dichiarazione al Comitato per la bioetica del Consiglio d'Europa, pubblicata in DH-BIO/INF (2015) 20

Il Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa a seguito di uno scambio di opinioni all'interno del Comitato stesso adottato a Dichiarazione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel novembre 2011. La dichiarazione, sebbene apparentemente riguardi la CRPD, in realtà considera solo la Convenzione del Comitato e il suo lavoro di riferimento: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La dichiarazione precisa che il Comitato ha considerato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare se gli articoli 14, 15 e 17 fossero compatibili con "la possibilità di sottoporre a determinate condizioni una persona che ha un disturbo mentale di natura grave al collocamento involontario o al trattamento involontario, come previsto in altro nazionale e testi internazionali. "

Testo comparativo sul punto chiave della dichiarazione del Comitato di Bioetica:

Dichiarazione sulla CRPD: “Il trattamento o il collocamento involontario possono essere giustificati solo in relazione a un disturbo mentale di natura grave, se da assenza di trattamento o posizionamento è probabile che si verifichi un grave danno alla salute della persona o a terzi”.

Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, articolo 7: “Fatte salve le condizioni di protezione previste dalla legge, comprese le procedure di vigilanza, controllo e ricorso, una persona che ha un disturbo mentale di natura grave può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad un intervento volto a curare il suo disturbo mentale solo se, senza tale trattamento, è probabile che ne derivi un grave danno alla sua salute. "

Ciò posto, il Comitato di Bioetica potrebbe procedere alla formulazione di un nuovo strumento giuridico, facendo apparire conforme ai diritti umani internazionali, ai quali sono vincolati gli Stati membri del Consiglio. Il Comitato ha ottenuto un nuovo mandato per il 2012 e il 2013 con il compito di preparare un progetto di strumento giuridico "relativo alla protezione delle persone con disturbo mentale rispetto al trattamento e al collocamento involontario".

Preoccupazione dell'Assemblea parlamentare e raccomandazione di ritirare il protocollo

Sebbene questo lavoro della commissione non fosse pubblico, è stato scoperto e il 1 ottobre 2013 la commissione per gli affari sociali, la salute e lo sviluppo sostenibile dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha presentato un Proposta di raccomandazione relative all'elaborazione di questo nuovo strumento giuridico.

La Commissione parlamentare nella mozione ha osservato, con riferimento alla CRPD, che “Oggi è il principio stesso del collocamento e del trattamento involontario delle persone con disabilità psicosociale ad essere messo in discussione. L'Assemblea rileva inoltre che, nonostante le garanzie stabilite, il collocamento e il trattamento involontario sono di per sé soggetti ad abusi e violazioni dei diritti umani, e le persone soggette a tali misure riferiscono esperienze estremamente negative".

La mozione della Commissione parlamentare ha portato ad un ampio esame della questione con conseguente a relazione del comitato "Il caso contro uno strumento giuridico del Consiglio d'Europa sulle misure involontarie in psichiatria" adottato nel marzo 2016. Da questo è derivato un Consigli al Comitato dei Ministri rilevando che l'Assemblea Parlamentare comprende le preoccupazioni che hanno spinto il Comitato per la Bioetica a lavorare su questo tema, ma anche che nutre "seri dubbi sul valore aggiunto di un nuovo strumento giuridico in questo campo".

L'Assemblea ha aggiunto che la sua "preoccupazione principale per il futuro protocollo aggiuntivo riguarda una questione ancora più essenziale: quella della sua compatibilità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)."

L'Assemblea ha concluso che “qualsiasi strumento giuridico che mantenga un collegamento tra misure involontarie e disabilità sarà discriminatorio e quindi violerà la CRPD. Rileva che il progetto di protocollo aggiuntivo mantiene tale collegamento, poiché avere un "disturbo mentale" costituisce la base del trattamento e del collocamento involontario, insieme ad altri criteri".

L'Assemblea si è conclusa con la raccomandazione che il Comitato dei Ministri incarichi il Comitato per la Bioetica di “ritirare la proposta di elaborare un protocollo aggiuntivo concernente la tutela dei diritti umani e della dignità delle persone con disturbo mentale in materia di collocamento involontario e trattamento involontario. "

Questo esame parlamentare e la raccomandazione hanno preso in considerazione anche le risposte di un'audizione pubblica, che si era svolta nel 2015. L'audizione aveva portato a chiari avvertimenti o risposte contro il progetto di protocollo aggiuntivo del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, l'Agenzia dell'Unione europea for Fundamental Rights (FRA), Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto di tutti al godimento del il più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale e una serie di parti interessate tra cui importanti associazioni di pazienti.

La risposta del Comitato di Bioetica

La direzione dei lavori sul nuovo Protocollo non è cambiata in modo significativo. Il Comitato ha consentito alle parti interessate di partecipare alle sue riunioni e ha pubblicato informazioni sul lavoro sul proprio sito web. Ma la direzione nella prospettiva grande non è cambiata.

Il Comitato sul suo sito web ha annunciato che l'obiettivo di questo nuovo protocollo è sviluppare, per la prima volta in uno strumento giuridicamente vincolante, le disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, nonché quelle dell'articolo 5 § 1 (e) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il Protocollo mira a definire le garanzie fondamentali rispetto a questa possibilità del tutto eccezionale di ingerenza nei diritti alla libertà e all'autonomia delle persone.

I testi di riferimento per l'elaborazione del Protocollo sono stati chiaramente segnalati come la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Lo afferma il Preambolo del Protocollo addizionale, e numerose altre citazioni lo segnalano, tra cui il Consiglio d'Europa Bioetica pagina web sulla salute mentale, Base per il lavoro ed Obiettivo del Protocollo addizionale sulla tutela dei diritti umani e della dignità delle persone con disturbi mentali.

Il Comitato ha inoltre aggiunto una sezione sulla sua pagina web che, “Il lavoro è svolto anche alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (si veda anche la Dichiarazione adottata dal CDBI), e altri strumenti giuridici pertinenti adottati a livello internazionale.” La dichiarazione a cui si fa riferimento è la dichiarazione sulla CRPD del 2011 che è stata progettata per far credere ai lettori che il Comitato avrebbe preso in considerazione la CRPD, mentre di fatto ne ha completamente trascurato e lo spirito con cui deve essere intesa e applicata . Il Comitato sulla sua pagina web fino ad oggi ha trasmesso il punto di vista di questa dichiarazione del 2011 con l'apparente intenzione di fuorviare qualsiasi persona interessata che visita il sito web del Consiglio d'Europa per scoprire di cosa si tratta.

Punto di vista fondamentale del Protocollo

L'opera di riferimento per il Protocollo su cui lavora il Comitato di Bioetica è l'articolo 7 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che a sua volta è un'elaborazione dell'articolo 5 § 1 (e) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stata redatta nel 1949 e nel 1950. Nella sua sezione sul diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, l'articolo 5 § 1 (e), si nota un'eccezione per "persone incapaci di intendere e di volere, alcolisti o tossicodipendenti o vagabondi». L'individuazione di soggetti considerati affetti da tali realtà sociali o personali, o differenze di punti di vista, affonda le sue radici in punti di vista discriminatori diffusi nella prima parte del '1900.

L'eccezione è stata formulata dal rappresentante del Regno Unito, della Danimarca e della Svezia, guidato dagli inglesi. Si basava sulla preoccupazione che i testi sui diritti umani allora redatti cercassero di attuare i diritti umani universali anche per le persone con disturbi mentali (disabilità psicosociali), che erano in conflitto con la legislazione e la politica sociale in vigore in questi paesi. Sia gli inglesi che la Danimarca e la Svezia erano forti sostenitori dell'eugenetica all'epoca e avevano implementato tali principi e punti di vista nella legislazione e nella pratica.

L'obiettivo di prendere di mira le persone con "malattie mentali" era guidato dagli inglesi, che avevano adottato una legislazione nel 1890 e ulteriormente specificata con il Mental Deficiency Act del 1913, che stabiliva i mezzi per segregare i "deficienti mentali" nei manicomi.

Il Mental Deficiency Act era stato proposto e promosso dagli eugenetisti. Al culmine dell'attuazione del Mental Deficiency Act del Regno Unito, 65,000 persone sono state collocate in "colonie" o in altri contesti istituzionali. Sia in Danimarca che in Svezia erano state emanate leggi eugenetiche durante gli anni '1930, in Danimarca che autorizzavano specificamente la privazione della libertà delle persone con disturbi mentali non pericolosi.

È alla luce della diffusa accettazione dell'eugenetica come parte integrante della politica sociale per il controllo della popolazione che vanno visti gli sforzi dei rappresentanti di Regno Unito, Danimarca e Svezia nel processo di redazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che spingono per l'autorizzazione del governo a segregare, rinchiudere e allontanare dalla società “persone incapaci di intendere e di volere, alcolizzati o tossicodipendenti e vagabondi”.

“Allo stesso modo della Convenzione di Oviedo, si deve riconoscere che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è uno strumento che risale al 1950 e il testo della CEDU riflette un approccio obsoleto e trascurato riguardo ai diritti delle persone con disabilità . Inoltre, in materia di detenzione per salute mentale, il testo del 1950 consente esplicitamente la privazione della libertà sulla base di un «mal di mente» (articolo 5, paragrafo 1, lettera e)). Anche se la CEDU è considerata uno 'strumento vivente... che deve essere interpretato alla luce delle condizioni odierne'”.

– Sig.ra Catalina Devandas-Aguilar, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

L'ottica soggiacente al protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina dunque – nonostante la sua apparente intenzione di tutelare i diritti umani – in realtà sta perpetuando una politica discriminatoria viziata da principi eugenici, nonostante le parole effettivamente usate. Non sta promuovendo i diritti umani; infatti, contraddice il divieto assoluto della privazione della libertà sulla base di menomazioni come disposto dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Logo della European Human Rights Series Shock internazionale: un fantasma eugenetico è ancora vivo e vegeto nel Consiglio d'Europa
- Annuncio pubblicitario -

Più da parte dell'autore

- CONTENUTI ESCLUSIVI -spot_img
- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -
- Annuncio pubblicitario -spot_img
- Annuncio pubblicitario -

Devi leggere

Articoli Recenti

- Annuncio pubblicitario -