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Wednesday, May 15, 2024
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Francia, la nuova legge per contrastare gli “abusi settari” in campo sanitario, sottoposta al controllo del Consiglio Costituzionale

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L'aprile 15th, più di sessanta membri dell'Assemblea nazionale e più di sessanta senatori hanno deferito la legge recentemente adottata “per rafforzare la lotta contro gli abusi settari” al Consiglio costituzionale per un controllo a priori di costituzionalità ai sensi dell'articolo 61-2 della Costituzione.

La legge crea nuovi articoli nel codice penale per criminalizzare l'atto di “sottomissione psicologica” e la promozione di pratiche terapeutiche o preventive non convenzionali.

A sostegno dell'argomentazione sviluppata dai Membri del Parlamento nel loro deferimento, venerdì 26 aprile è stato depositato presso il Consiglio il contributo esterno di seguito riportato.

CONTRIBUTO ESTERNO

Patrizia Duval, Avvocato del Foro di Parigi, temporaneamente non esercitante.

1. Sull'articolo 3 che istituisce il reato specifico di sottomissione in stato di sottomissione psicologica o fisica (ex articolo 2)

A sostegno dell’argomentazione sviluppata dai Senatori del Partito Repubblicano (LR), è importante sottolineare che il concetto stesso di “sottomissione psicologica” è stato invalidato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sua decisione Testimoni di Geova di Mosca contro Russia (C-302/02, 10 giugno 2010) – decisione cui fanno riferimento nella loro argomentazione relativa all'articolo 12 (scelta del trattamento e libertà di rifiutare la trasfusione di sangue).

In questo caso, l'associazione dei Testimoni di Geova di Mosca aveva deferito alla Corte europea la decisione di un tribunale russo di sciogliere la loro comunità.

La Corte ha specificamente esaminato la fondatezza dell'accusa delle autorità russe secondo cui il diritto dei cittadini alla libertà di coscienza sarebbe stato violato perché sottoposti a pressioni psicologiche e tecniche di “controllo mentale”.

Dopo aver constatato che i membri di questa comunità hanno testimoniato davanti ai tribunali russi di aver fatto una scelta libera e volontaria della loro religione e di aver quindi seguito i suoi precetti di propria volontà, la Corte ha ritenuto che non esiste una definizione scientifica e generalmente accettata di ciò che costituisce “controllo mentale” e che nessuna definizione di tale termine è stata data nelle sentenze nazionali. (§ 128 e 129) [grassetto aggiunto]

Di conseguenza la Corte ha stabilito che “le conclusioni dei tribunali russi su questo punto erano basate su congetture non corroborate dai fatti” e ha riscontrato una violazione da parte della Russia del diritto alla libertà di religione o di credo dei membri dei Testimoni di Geova.

Allo stesso modo, l’articolo 3 della legge rinviata al Consiglio costituzionale criminalizza il fatto di sottoporre o mantenere una persona sotto schiavitù psicologica (nuovo articolo 223-15-3 del codice penale) senza fornire alcuna definizione di questo termine e lasciando la scelta ai giudici fare congetture sulla definizione, in violazione del principio costituzionale secondo cui i reati e le pene devono essere definiti dalla legge.

In un rapporto presentato al Primo Ministro nel luglio 2008, George Fenech, ex presidente della Missione interministeriale per il monitoraggio e la lotta agli abusi settari (MIVILUDES), ha delineato la teoria che sta alla base della politica francese sugli “abusi settari”. Ciò stabiliva che i membri adulti consenzienti di movimenti definiti “settari” dovrebbero essere considerati vittime sottomesse e il loro consenso considerato nullo e inefficace, anche se tali seguaci sono mentalmente competenti ai sensi del diritto civile. (Rapporto La giustizia fa aux dérives sectaires, pagina 42)

Questa concezione costituisce una totale violazione del diritto alla libertà di pensiero e di coscienza tutelato sia dalla Costituzione francese che dalla giurisprudenza della Corte europea.

L’imprecisione del termine “sottomissione psicologica” nell’articolo sottoposto al Consiglio obbligherebbe i giudici, per caratterizzare il reato, a verificare se l’indagato appartiene a uno dei movimenti indicati come “settari” dai servizi governativi, in per determinare se i suoi atti possano costituire una sottomissione. A questo proposito, l'articolo 14 della nuova legge prevede la possibilità per i magistrati di consultare qualsiasi agenzia governativa competente (ad esempio MIVILUDES) per chiarire l'applicazione del nuovo articolo 223-15-3 del codice penale.

In un contributo al Rapporto MIVILUDES 2008 (pag. 59), il Ministero dell'Interno fornisce ulteriori chiarimenti su quali criteri debbano essere adottati per caratterizzare la sottomissione mentale:

“Il contesto specifico di sottomissione mentale è caratteristico degli abusi settari. La repressione dovrebbe essere avviata dallo Stato quando vengono soddisfatti una serie di criteri: – Uno o più individui iniziano ad aderire idee diverse da quelle solitamente condivise dal consenso sociale. L'individuo che li adotta è portato a modificare i propri riferimenti, le proprie relazioni e le proprie azioni. La sua vita gli sfugge di mano, venendo poi diretta e condizionata dal manipolatore psico-settario”. [enfasi aggiunta]

Il secondo criterio è quando i contributi finanziari sono ritenuti eccessivi.

Tali linee guida evidenziano il ruolo di censura del pensiero che il governo intende svolgere e imporre ai giudici.

Durante la celebrazione del decennale della legge About-Picard che ha creato il reato di “abuso della debolezza di persone sottoposte a sottomissione psicologica” (che purtroppo non è mai stata sottoposta al controllo del Consiglio Costituzionale), il direttore degli Affari penali e dell'indulto ha ammesso il suo discorso secondo cui “il processo di sottomissione mentale è di per sé difficile da caratterizzare”. (Rapporto MIVILUDES 2011-2012 pag. 58)

Ha aggiunto che le indicazioni diffuse dal Ministero della Giustizia il 19 settembre 2011 invitavano i magistrati a verificare se le vittime fossero sottoposte a sottomissione psicologica valutando fattori tangibili come “la separazione dall'ambiente familiare, professionale e sociale e il rifiuto delle cure mediche convenzionali”. (Rapporto pagina 60)

Pertanto, il rifiuto delle cure convenzionali costituisce un criterio con cui gli organi governativi stabiliscono uno stato di soggiogazione e qualsiasi gruppo che promuova la salute naturale, ad esempio, può essere considerato responsabile di esercitare una sottomissione mentale.

L’etichetta di “abuso settario” è di per sé del tutto impropria in quanto questa categoria non si riferisce a comportamenti escludenti secondo la definizione della parola “settario”, ma a comportamenti ritenuti indesiderabili dal Governo e come tali repressi.

È quindi chiaro che l’elemento di sottomissione psicologica ad esso connesso, e che secondo il Direttore degli affari penali e dell’indulto secondo la legge vigente (articolo 223-15-2 del codice penale), era difficilmente misurabile, sarà a maggior ragione in forza del nuovo articolo 223-15-3 rinviato al Consiglio, poiché è stato eliminato l'elemento oggettivo dello stato di debolezza dell'individuo.

Il nuovo articolo 223-15-3 creato dall'articolo 3 della legge consentirebbe agli organi governativi di esercitare un'influenza impropria sui magistrati sull'interpretazione da dare al termine “sottomissione psicologica” quando costituisce la componente stessa del reato.

Il governo ha cercato di mitigare tali effetti introducendo le seguenti due frasi: “Gli organi governativi non valutano i fatti di cui l’individuo è accusato. Gli elementi forniti dagli organi dello Stato vengono comunicati alla difesa.

Queste presunte garanzie saranno del tutto inefficaci poiché l'appartenenza ad un movimento etichettato come “settario” dai servizi statali creerà di per sé una presunzione di colpevolezza nei confronti dell'individuo perseguito. Tale presunzione si ritiene compensata dal fatto che gli elementi forniti dal Governo verranno comunicati alla difesa. Tuttavia, la nostra legge si basa sulla presunzione di innocenza e sulla parità delle armi tra accusa e difesa, e non su una presunzione di colpevolezza alimentata dai servizi di informazione dello Stato.

L'intero apparato creato dal nuovo articolo 223-15-3 del codice penale viola il principio secondo cui i reati e le pene devono essere previsti e definiti dalla legge, nonché il diritto a un giusto processo; costituisce un'ingerenza del potere esecutivo in materia giudiziaria in palese violazione della nostra Costituzione, nonché una violazione del diritto alla libertà di pensiero e di coscienza dei nostri cittadini.

2. Sull'articolo 12 che istituisce il reato di induzione a rifiutare le cure o ad aderire a pratiche non convenzionali (ex articolo 4)   

Anche in questo caso si sottolinea l'invalidità del concetto di sottomissione psicologica utilizzato in questo articolo per criminalizzare gli autori o i difensori di pratiche terapeutiche o preventive non convenzionali, a sostegno dei ricorsi presentati dai deputati dei partiti Repubblicano e della Coalizione Nazionale (LR e RN ).

L’articolo 12 crea un nuovo articolo 223-1-2 del codice penale, che criminalizza “l’induzione, attraverso pressioni e azioni ripetute su soggetti malati, a farli interrompere o ad astenersi dal seguire un trattamento medico terapeutico o preventivo quando tale interruzione o astensione viene presentato come benefico per loro, quando, allo stato attuale delle conoscenze mediche, è manifestamente suscettibile di comportare, a causa della loro patologia, conseguenze molto gravi per la loro salute fisica o mentale”.

Quando si verificano le circostanze in cui si è verificato un potenziale reato il consenso libero e informato dell’individuo, soprattutto in presenza di un'informazione chiara e completa sulle conseguenze per la salute della persona, il reato non è qualificabile, “salvo che sia accertato che l'individuo è stato posto o mantenuto in uno stato di soggezione psicologica" ai sensi dell'articolo 223-15-3.

In questo caso, lo stato di “assoggettamento psicologico” renderebbe invalido il consenso libero e informato del paziente. Tale disposizione viola il diritto del paziente ad acconsentire al trattamento di sua scelta o a rifiutare un trattamento proposto, tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che all'articolo 3 (diritto all'integrità della persona) prevede che in campo della medicina, deve essere rispettato “il consenso libero e informato dell’interessato, secondo le procedure previste dalla legge”, nonché la Legge Kouchner del 2002 sui diritti dei pazienti.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata nella decisione sopra citata Testimoni di Geova di Mosca contro Russia:

  • 135. L’essenza stessa della Convenzione è il rispetto della dignità umana e della libertà umana e le nozioni di autodeterminazione e di autonomia personale costituiscono principi importanti alla base dell’interpretazione delle sue garanzie (vedi Pretty, sopra citata, §§ 61 e 65). La capacità di condurre la propria vita nel modo di propria scelta include l'opportunità di svolgere attività percepite come fisicamente dannose o pericolose per l'individuo interessato. Nell'ambito dell'assistenza medica, anche laddove il rifiuto di accettare un determinato trattamento possa avere esito fatale, l'imposizione di un trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto mentalmente competente lederebbe il suo diritto all'integrità fisica e lederebbe il suo diritto all'integrità fisica. i diritti tutelati dall’articolo 8 della Convenzione (vedi Pretty, sopra citata, §§ 62 e 63, e Acmanne e altri c. Belgio, n. 10435/83, decisione della Commissione del 10 dicembre 1984).
  • 136. La libertà di accettare o rifiutare un trattamento medico specifico, o di scegliere una forma di trattamento alternativo, è vitale per i principi di autodeterminazione e di autonomia personale. Un paziente adulto competente è libero di decidere, ad esempio, se sottoporsi o meno a un intervento chirurgico o a una cura o, allo stesso modo, sottoporsi a una trasfusione di sangue. Tuttavia, affinché questa libertà sia significativa, i pazienti devono avere il diritto di fare scelte in accordo con le proprie opinioni e valori, indipendentemente da quanto tali scelte possano apparire irrazionali, imprudenti o imprudenti agli altri.

L'articolo 223-1-2 sottoposto al Consiglio viola direttamente questi principi di autodeterminazione e di autonomia personale creando perseguimenti penali contro i detrattori di determinati trattamenti medici ufficiali. Essa viola il diritto del paziente a rifiutare le cure, inficiando la sua scelta sotto il concetto impreciso e arbitrario di “assoggettamento psicologico”, che si costituisce solo con la scelta stessa di rifiuto delle cure convenzionali (estratto dalla Circolare del 2011 sopra citata).

E l’“istigazione, attraverso pressioni e azioni ripetute” prevista dall’articolo non riguarda solo i rapporti individuali tra medico e paziente, ad esempio, poiché il paragrafo 6 dello stesso articolo prevede che tale reato può essere “commesso” attraverso la stampa scritta o mezzi audiovisivi”.

Inoltre, il secondo comma del nuovo articolo 223-1-2 criminalizza “l’incitamento ad aderire a pratiche presentate come terapeutiche o preventive quando è manifesto, allo stato delle conoscenze mediche, che tali pratiche comportano un rischio di morte immediata o lesioni che comportano ad una mutilazione o ad un’invalidità permanente”.

Ciò rappresenta un divieto di qualsiasi promozione di pratiche diverse dalla medicina ufficiale, anche se potrebbero essere complementari, come ad esempio la naturopatia o la medicina cinese, se le autorità mediche approvate dal governo hanno deciso che la loro validità non è stata sufficientemente dimostrata.

La violazione della libera scelta dei pazienti è flagrante, così come della libertà di parola e di opinione. Tali misure rappresentano un'ingerenza sproporzionata e non necessaria ai fini della tutela della salute che vorrebbe giustificare, in quanto le disposizioni di legge esistenti sono di gran lunga sufficienti a reprimere gli abusi, come affermato nei vari ricorsi dei parlamentari (repressione dell'esercizio illegale della medicina , farmacia, pratiche commerciali ingannevoli, ecc.).

Lo scopo reale di queste disposizioni è piuttosto quello di vietare qualsiasi opinione dissenziente in materia di salute etichettandola come “settaria” e perseguendone l’autore, come se la democrazia prevalente in Francia non si applicasse al settore della salute in cui dovrebbe esprimersi la voce del popolo. con la museruola.

Il tentativo del governo di mettere a tacere le critiche introducendo un paragrafo che menziona la tutela degli informatori (articolo 6 della legge del 9 dicembre 2016) è inefficace. Questa disposizione restrittiva riguarda solo la denuncia di crimini e delitti o di minacce o rischi gravi per l'interesse pubblico.

Ma i detrattori di alcune cure della medicina convenzionale, quando mettono in discussione un vaccino non sufficientemente testato, non denunciano alcun crimine o delitto previsto dalla legge penale e i difensori delle pratiche alternative, quando promuovono rimedi naturali, non denunciano alcuna grave minaccia o rischio per l’interesse pubblico. Non possono quindi beneficiare di tale tutela.

Va infine sottolineato che la legge sottoposta al Consiglio è stata approvata con la forza dall'Assemblea Nazionale nonostante l'opposizione del Senato e del Consiglio di Stato. E questo, due giorni dopo che il governo francese ha votato una Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri per contrastare il ricorso a procedimenti giudiziari abusivi volti a limitare la partecipazione pubblica, in francese SLAPP, che significa “cause legali imbavagliate” – Raccomandazione CM/Rec(2024)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul contrasto al ricorso a cause strategiche contro la partecipazione pubblica (SLAPP) adottata il 5 aprile 2024.  

In questa Raccomandazione, si richiede che gli Stati Membri “prestino particolare attenzione alle SLAPP [azioni legali sull’imbavagliamento] nel contesto delle loro revisioni delle leggi, delle politiche e delle pratiche nazionali pertinenti, anche in conformità con la Raccomandazione CM/Rec(2016)4 sulla protezione del giornalismo e sicurezza dei giornalisti e degli altri attori dei media, per garantire la piena conformità agli obblighi degli Stati membri ai sensi della Convenzione”.

Sarebbe logico che il Consiglio Costituzionale fosse il primo ad applicare questa Raccomandazione censurando l’articolo 12 della legge che crea “processi di museruola” che violano i diritti tutelati dalla nostra Costituzione.

Per tutte queste ragioni, come sostenuto dai senatori LR nel loro ricorso, è l'intero apparato creato dalla legge ad essere passibile di censura da parte del Consiglio.

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